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E’ possibile pagare la quota di iscrizione senza sanzioni entro il 31 dicembre 2019

Dal 4 novembre le imprese di autotrasporto in conto terzi possono pagare la quota d’iscrizione all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori per l’annualità 2020 e possono farlo senza sanzioni fino al 31 dicembre 2019.

Il 16 ottobre il Comitato Centrale ha approvato la delibera che determina le cifre e le modalità di pagamento, entrata in vigore il 31 ottobre con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale numero 256.

Anche per il 2020 il Comitato Centrale ha mantenuto invariate le somme e l’impostazione per calcolare il contributo che è così articolato:

Quota fissa uguale per tutte le imprese iscritte: 30,00 euro
Quota variabile sulla base del parco veicolare, indipendentemente dalla massa complessiva, secondo il seguente schema: da 2 a 5 veicoli 5,16 euro; da 6 a 10 veicoli 10,33 euro; da 11 a 50 veicoli 25,82 euro; da 51 a 100 veicoli 103,29 euro; da 101 a 200 veicoli 258,53 euro; oltre 200 veicoli 516,46 euro
Quota variabile sulla base del numero dei veicoli con massa complessiva superiore a 6 tonnellate secondo il seguente schema: per ogni veicolo con ptt da 6.001 a 11.500 kg 5,16 euro; per ogni veicolo con ptt da 11.501 a 26.000 kg 7,75 euro; per ogni veicolo con ptt oltre 26.000 kg o trattore stradale con peso rimorchiabile oltre 26.000 kg 10,33 euro.

Ricordiamo che per “veicolo” non s’intende solamente quello motorizzato ma, secondo quanto prevede il Codice della Strada, anche quello rimorchiato (rimorchi e semirimorchi).

Il pagamento della quota 2020 dell’Albo degli Autotrasportatori può avvenire:
1. online sul sito web dell’Albo (www.alboautotrasporto.it) ove sarà possibile pagare tramite carta di credito Visa, Mastercard, carta prepagata PostePay o Poste Pay Impresa, conto corrente BancoPosta online.
2.tramite bollettino postale cartaceo precompilato.

Nel caso di mancati pagamenti negli anni precedenti, tale importo è automaticamente aggiunto a quello relativo al 2020. Chi paga con bollettino postale vedrà gli estremi del pagamento sul portale dell’Albo in modo automatico.

Le imprese devono conservare una prova del pagamento, da esibire nel caso di controlli o contestazioni da parte dell’Albo. Ricordiamo che il mancato pagamento della quota annuale comporta prima la sospensione dell’azienda per sei mesi (senza quindi poter esercitare l’attività di autotrasporto in conto terzi) poi, dopo due anni dal mancato pagamento, la cancellazione dall’Albo.

 

Info Valentina Laurenzi valentina.laurenzi@cna.arezzo.it / tel. 0575329216