In: IMPRESE, IN PRIMO PIANO

Chiarimenti da parte del Ministero dei Trasporti

Una società di autotrasporto ha chiesto al Ministero dei Trasporti di chiarire se la deroga ai divieti di circolazione festivi per i veicoli superiori a 7,5 tonnellate, che rientrano entro i 50 km dalla sede aziendale, vale anche per quelli con merce a bordo.
Il Ministero il 23 aprile scorso ha fornito la risposta che di seguito riportiamo.

Il Decreto, che istituisce il calendario dei divieti di circolazione ai mezzi pesanti di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, all’art. 3 prevede la deroga dall’orario di inizio del divieto: “per i veicoli che compiono percorso per il rientro alle sedi dell’impresa, principali o secondarie, da documentare con l’esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalle medesime sedi a decorrere dall’orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali”.

La ratio di tale dispositivo è quella di garantire all’autista, che si trova in circolazione ed ad una distanza inferiore ai 50 km dalla sede dell’impresa di trasporto per cui lavora, di proseguire il viaggio con il proprio veicolo per raggiungere la medesima sede nonostante l’inizio del divieto di circolazione.
Tale assunto trova la sua giustificazione sia per evitare che l’autista rimanga fermo su strada per tutta la durata del divieto senza far ritorno in sede nonostante la distanza da percorrere sia minima, nel rispetto dei principi dell’organizzazione del lavoro, e sia per evitare che un mezzo pesante rimanga inutilmente in circolazione su strada in coerenza agli obiettivi di sicurezza stradale.

La disposizione non indica come condizione essenziale che il veicolo debba essere privo del carico, in quanto il medesimo potrebbe essere carico e far ritorno in sede per un eventuale “rottura” del medesimo carico ovvero per essere predisposto ad nuovo trasporto il giorno seguente.

A parere di questo Ufficio, quindi, per l’utilizzo della deroga è necessario solamente che l’autista del veicolo, nel caso si trovasse nelle condizioni di cui all’art. 3, comma 2, lettera b) ed in caso di controllo da parte di un organo accertatore, dimostri con le modalità e documentazioni appropriate di trovarsi in un percorso di rientro alla sede dell’impresa.