In: COMUNICATI, IMPRESE

Il 2 marzo 2016 entra in vigore la seconda parte delle innovazioni apportate dal Regolamento UE 165/2014 sulla responsabilità delle imprese di autotrasporto per la sicurezza sulle strade. Parte l’obbligo della formazione degli autisti.

La novità principale sul cronotachigrafo che entra in vigore il 2 marzo 2016 è la garanzia da parte dei responsabili delle aziende di autotrasporto che i loro autisti abbiano un’adeguata formazione e istruzioni sul buon funzionamento dei cronotachigrafi. Non basta però la formazione: le aziende devono anche svolgere controlli periodici sul corretto utilizzo delle attrezzature e non devono fornire alcun incentivo – diretto o indiretto – che ne incoraggi un uso improprio o irregolare.
Ricordiamo che un altro obbligo dell’impresa è quello di fornire all’autista il materiale per tenere le registrazioni. Quindi, nel caso di cronotachigrafo analogico un numero sufficiente di fogli di registrazione (dischi) sulla base del lavoro da svolgere, ma anche della possibilità che qualcuno si danneggi oppure che venga ritirato per un controllo. Ovviamente, i dischi devono essere conformi al modello omologato. Nel caso di cronotachigrafo digitale, l’impresa deve fornire sufficiente carta termica per la stampa dei dati durante i controlli su strada.
A proposito dei fogli di registrazione e dei dati digitali, il Regolamento impone chiaramente non solo che le imprese devono conservarli, ma devono anche darne una copia ai conducenti che lo richiedono. Nel caso di cronotachigrafi digitali, bisogna fornire agli autisti una stampa dei dati.

(Fonte: Trasporto Europa)