Si chiama «Presto» il nuovo contratto di prestazione occasionale che apre la stagione del dopo-voucher. L’Inps ha pubblicato la circolare 107/2017 con le indicazioni operative per l’utilizzo del nuovo lavoro occasionale introdotto dal decreto legge 50/2017 in sostituzione del lavoro accessorio, retribuito con i voucher che sono stati aboliti il 17 marzo scorso. «Presto», è da oggi operativo sulla piattaforma telematica dell’Inps.

I limiti economici:

1. in capo al prestatore: ogni prestatore può effettuare prestazioni di lavoro occasionale fino all’importo complessivo annuale di € 5.000,00. Tale importo è riferito alla totalità dei rapporti di lavoro occasionale intrattenuti con più utilizzatori;
2. l’utilizzatore può usufruire di prestazioni occasionali per un importo non superiore a € 5.000,00 nell’anno civile, con riferimento a prestazioni ricevute da più prestatori;
3. ogni prestatore può effettuare prestazioni, con lo stesso utilizzatore, per un importo massimo annuale di € 2.500,00.

I limiti orari:

1. possono essere effettuate al massimo 280 ore di prestazioni occasionali nell’anno;
1.2 minimi retributivi:
• la retribuzione oraria minima da corrispondere al prestatore è di € 9,00;
• l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore a € 36,00, anche se la prestazione lavorativa giornaliera fosse inferiore a 4 ore.

I limiti di utilizzo:

il ricorso alla prestazione occasionale non è ammesso:
• se il datore di lavoro ha alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
• se il prestatore ha avuto con l’utilizzatore un rapporto di lavoro subordinato o di co.co.co entro i sei mesi precedenti alla prestazione occasionale.

Le comunicazioni telematiche relative al contratto di prestazione occasionale:

• preventiva registrazione sul sito Inps (www.inps.it) sia degli utilizzatori che dei prestatori, utilizzando l’apposita piattaforma telematica predisposta dall’Istituto. All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori forniranno le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi;
• comunicazione preventiva. Almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center è tenuto a fornire le seguenti informazioni:

– i dati identificativi del prestatore;
– la misura del compenso pattuita;
– il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
– la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
– il settore di impiego del prestatore.