In: CITTADINI, PREVIDENZA
  1. Riduzione delle imposte sulle persone fisiche per i redditi da pensione

Per i pensionati con più di 74 anni, si prevede l’aumento della detrazione d’imposta, al fine di uniformare la loro no tax area a quella dei lavoratori dipendenti (8.125 euro)

 

  1. Aumento dei trattamenti pensionistici di importo basso

Si prevede un intervento sulla somma aggiuntiva normalmente erogata a luglio di ogni anno (la cosiddetta “quattordicesima mensilità”) teso sia ad aumentare gli importi corrisposti, sia ad estendere la platea dei beneficiari di circa 1,2 milioni di pensionati

 

  1. Cumulo gratuito dei periodi contributivi

Si conviene sulla possibilità di cumulare tutti i contributi previdenziali non coincidenti maturati in gestioni pensionistiche diverse, ivi inclusi i periodi di riscatto della laurea, ai fini sia delle pensioni di vecchiaia sia di quelle anticipate. Tale possibilità potrà essere esercitata senza oneri da tutti gli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti, autonomi e degli iscritti alla gestione separata, in modo che possano conseguire un’unica pensione. L’assegno pensionistico sarà calcolato pro-rata con le regole di ciascuna gestione

 

  1. Lavoratori precoci

Si intende favorire le carriere lavorative lunghe e iniziate in età molto giovane dai cosiddetti lavoratori precoci (cioè, per tutti quelli con 12 mesi di contributi legati a lavoro effettivo anche non continuativo prima del compimento del diciannovesimo anno d’età). In particolare, si prevede un intervento diretto a:

– eliminare le penalizzazioni sul trattamento pensionistico previste dalla riforma Fornero in caso di accesso al pensionamento anticipato prima di 62 anni d’età;

– consentire l’accesso alla pensione con 41 anni di contributi per disoccupati senza ammortizzatori sociali, persone in condizioni di salute che determinano una disabilità e lavoratori occupati in alcune attività particolarmente gravose

 

  1. Lavori usuranti

Si intende introdurre nuove e migliori condizioni di accesso al pensionamento per le lavoratrici e i lavoratori occupati in mansioni usuranti. In particolare, si concorda di:

– consentire l’anticipo del pensionamento di 12 o 18 mesi anche rispetto all’attuale normativa agevolata, attraverso l’eliminazione delle finestre di accesso previste dalle precedenti normative;

– prevedere che l’accesso al beneficio possa avvenire, a partire dal 2017, avendo svolto una o più attività lavorative usuranti, sia per un periodo di tempo almeno pari a sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa, senza il vincolo di impiego in attività usurante nell’anno di raggiungimento del requisito, sia avendo effettuato l’attività particolarmente usurante per un numero di anni almeno pari alla metà dell’intera vita lavorativa;

– eliminare l’adeguamento dei requisiti alla speranza di vita a decorrere dal 2019;

– valutare la fattibilità amministrativa di semplificazioni relative alla documentazione necessaria per la certificazione del diritto di accesso al beneficio

 

  1. Nuova forma di sostegno all’uscita flessibile dal mercato del lavoro – APE

Al fine di consentire maggiore flessibilità nell’uscita dal mercato del lavoro, alle lavoratrici ed ai lavoratori con età anagrafica pari o superiore ai 63 anni e che maturano entro 3 anni e 7 mesi il diritto a una pensione di vecchiaia d’importo non inferiore a un certo limite potranno accedere su base volontaria a un nuovo strumento finanziario, denominato Anticipo Pensionistico (APE). L’APE rappresenta un “flusso finanziario ponte” di ammontare commisurato alla pensione di vecchiaia attesa al raggiungimento dei requisiti anagrafici e certificata dall’INPS; flusso erogato fino alla maturazione degli ordinari requisiti pensionistici di età per la pensione di vecchiaia. Per l’APE è previsto un periodo di sperimentazione della durata di due anni.

APE volontaria – L’APE è richiesta presso l’INPS ed è finanziata da un prestito corrisposto da un istituto di credito. Contestualmente al prestito, il richiedente accende un’assicurazione contro il rischio di premorienza con una compagnia assicuratrice. L’APE è esente da imposte ed è erogata mensilmente per 12 mensilità. La restituzione del prestito (comprensiva degli interessi bancari e degli oneri relativi alla polizza assicurativa) avviene a partire della data di pensionamento con rate di ammortamento constanti per una durata di 20 anni.

APE agevolata – intervento interamente a carico dello Stato, rivolto ad alcune categorie di lavoratrici e lavoratori ritenuti in condizioni di maggior bisogno, sulla base di requisiti quali: lo stato di disoccupazione (e assenza di reddito), la gravosità del lavoro (pesante o rischioso) per la quale la permanenza al lavoro in età più elevata aumenta il rischio di infortunio o di malattia professionale, le condizioni di salute, i carichi di lavoro di cura legato alla presenza di parenti di primo grado conviventi con disabilità grave.

APE e Imprese – Nel caso di accordo tra le parti, al fine di agevolare la scelta del lavoratore, il datore di lavoro può sostenere i costi dell’APE attraverso un versamento all’INPS di una contribuzione correlata alla retribuzione percepita prima della cessazione del rapporto di lavoro, in presenza di accordi collettivi anche attraverso appositi fondi bilaterali in essere o appositamente creati, in modo da produrre un aumento della pensione tale da compensare gli oneri relativi alla concessione dell’APE

 

  1. Uscite anticipate e flessibilità della previdenza complementare – RITA

Il Governo si impegna a realizzare un cambiamento normativo e fiscale della previdenza complementare per accrescere la flessibilità di utilizzo di tale strumento, al fine di adeguare le prestazioni della previdenza complementare anche alle necessità della gestione flessibile dell’uscita dal mercato del lavoro. In particolare, si definirà una modalità che consenta al lavoratore che ha maturato un montante in un fondo integrativo di attingere prima dell’età di pensionamento a tale montante, volontariamente e nella misura scelta, per poter usufruire di una rendita temporanea per il periodo che manca alla maturazione del diritto alla pensione (età del pensionamento di vecchiaia). Tale nuova opportunità (denominata “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata”, RITA) sarà agevolata fiscalmente con una tassazione inferiore a quella attualmente prevista per le anticipazioni, e pari a quella prevista sulla pensione complementare erogata in rendita.