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Disposizioni urgenti in merito all’identificazione delle persone ospitate presso strutture ricettive

Con la circolare prot. N. 557/ST/221.3.1.0 n. 38138 del 18 novembre u.s. emanata dal Ministero dell’Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza, sono state impartite urgenti disposizioni in merito alla questione rivolte ai gestori di esercizi alberghieri ed altre strutture ricettive.

In particolare, al fine di prevenire rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica in relazione all’eventuale alloggiamento di persone pericolose, e di garantire la tutela della sicurezza pubblica, fornendo in qualunque momento all’Autorità di Pubblica Sicurezza i dati aggiornati degli alloggiati, si rende obbligatorio d’ora innanzi che tutte le strutture esercenti l’attività di ricezione di ospiti, in qualunque modo sia esso effettuato, nonché quelle che svolgono attività di locazione o sublocazione di immobili o parti di esso, anche con contratti di durata inferiore ai trenta giorni, si attengano alle seguenti disposizioni:

• non possano ritenere satisfattive degli adempimenti ex art. 109 TULPS (che stabilisce che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, debbano comunicare giornalmente all’autorità di pubblica sicurezza l’arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda o comunicazione, anche con mezzi informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero Interno, pena l’applicazione di una sanzione penale) le procedure di check-in da remoto;

• siano obbligati a verificare sempre l’identità degli ospiti de visu, comunicandola alla Questura esclusivamente secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell’Interno in data 07.01.2013, recante “Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive” come modificato dal Decreto del Ministro dell’Interno in data 16.09.2021, anche con riferimento alla registrazione sul portale Alloggiati Web dei soggetti con i quali viene effettuato lo scambio di casa sulla piattaforma Home Exchange;

• siano tenuti al rispetto dell’art. 7 del D. Lgs. 25.07.1998 n. 286 secondo cui “chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine. o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta”; pertanto, in caso di cittadini stranieri, l’inserimento dei dati nel portale Alloggiati Web vale anche ai fini dell’adempimento del citato obbligo.

Si precisa infine che il rispetto di tali obblighi, relativi nel dettaglio all’osservanza della procedura di check-in adottata e dell’osservanza di tutte le disposizioni previste dalla richiamata circolare, sarà effettuata nell’ambito dell’attività di polizia amministrativa svolta dalla Questura e che il mancato rispetto delle disposizioni sopra descritte comporterà in capo ai soggetti obbligati l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dall’art. 17 del TULPS.

Info: Barbara Bennati barbara.bennati@cna.arezzo.it / tel. 0575329227