Al fine di fornire opportuni aggiornamenti in merito all’accordo del 27 luglio 2025 tra Unione Europea e Stati Uniti in materia tariffaria, si riporta quanto di seguito (fonte: ICE New York- Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane).
A seguito dell’accordo raggiunto in data 27 luglio 2025 tra Unione Europea e Stati Uniti, a decorrere dal giorno 7 agosto 2025 è stata introdotta una maggiorazione da applicare a tutti i prodotti importati dall’Unione Europea verso gli Stati Uniti, la cosiddetta “reciprocal tariff”.
Questo ulteriore dazio ha l’obiettivo di portare ad un dazio minimo applicabile alle merci UE del 15%. Tale valore si intende come la somma tra il dazio normalmente applicato secondo le tabelle doganali e la “reciprocal tariff”.
Pertanto, si presentano due casistiche:
• prodotto con dazio applicato (secondo tabella doganale) inferiore al 15%: applicazione di un dazio complessivo del 15%;
• prodotto con dazio applicato (secondo tabella doganale) superiore o uguale al 15%: applicazione del dazio normalmente in uso secondo tabella doganale.
Ciò significa che, per tutte le merci aventi un dazio superiore o uguale al 15% non viene applicata nessuna tassa aggiuntiva, mentre per tutte le merci aventi un dazio applicato inferiore al 15% viene aggiunta una reciprocal tariff tale per cui si arrivi ad un’aliquota totale del 15%.
Esempio 1: prodotto x con codice doganale che secondo l’Harmonized Tariff Scheduled prevede un dazio del 12%. A partire dal 7 Agosto 2025, per tale prodotto viene applicato un dazio totale del 15%;
Esempio 2: prodotto x con codice doganale che secondo l’Harmonized Tariff Scheduled prevede un dazio del 18%. Essendo il dazio normalmente applicato superiore al 15% non viene applicata nessuna maggiorazione, pertanto il dazio applicato rimane del 18%.
L’accordo stipulato tra EU-US prevede l’esclusione di alcune categorie merceologiche dall’applicazione delle nuove aliquote, tuttavia tali esclusioni non riguardano il comparto moda.
Per completezza, in allegato si riporta un file Excel contenente tutti i codici HS esclusi dall’accordo (per la decodifica vedasi portale TARIC accessibile al link selezionando la voce in alto a sinistra “nomenclature – TARIC – visualizza”).
Inoltre, si riportano le ulteriori seguenti eccezioni all’applicazione dei nuovi dazi:
• merci caricate sull’ultimo mezzo di trasporto e in viaggio prima delle 12:01 am eastern daylight del 7 Agosto 2025 e sdoganate prima delle 12:01 eastern daylight del 5 Ottobre 2025;
• donazioni a scopo umanitario;
• materiale informativo;
• componente di origine US del prodotto, se superiore al 20% del valore doganale del bene.
I nostri uffici rimangono a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti.
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