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CNA Benessere & Sanità Arezzo comunica che in data 12 gennaio 2026 è stato adottato il Regolamento (UE) 2026/78, che modifica il Regolamento (CE) n. 1223/2009, normativa quadro sui prodotti cosmetici nell’Unione europea

Il nuovo provvedimento introduce limiti più stringenti e specifiche condizioni d’uso per alcune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), con un impatto diretto sui settori dell’estetica e dell’acconciatura.

Le disposizioni entreranno in vigore dal 1° maggio 2026.

Sostanze interessate

Le modifiche riguardano in particolare tre sostanze:

• Argento (CI 77820)

• 2-idrossibenzoato di esile (Hexyl Salicylate)

• Bifenil-2-olo (o-Phenylphenol)

Argento – Silver

CAS 7440-22-4 – INCI: CI 77820

L’argento, utilizzato come colorante minerale per conferire un effetto specchiato, metallico o brillante (ad esempio in smalti, ombretti e creme), è stato classificato come tossico per la riproduzione quando presente in specifiche forme e dimensioni particellari.

Rimane sostanza autorizzata, ma con limiti precisi:

Consentito fino allo 0,2% esclusivamente in:

• Prodotti per labbra

• Ombretti

Vietato in altri prodotti, tra cui:

• Smalti

• Gel per unghie

• Spray e aerosol

Dal 1° maggio 2026 tali prodotti non potranno più essere immessi o mantenuti sul mercato e non potranno essere detenuti dagli operatori professionali per l’applicazione alla clientela.

2-Idrossibenzoato di esile (Hexyl Salicylate)

CAS 6259-76-3 – INCI: HEXYL SALICYLATE

Sono stati introdotti limiti differenziati in base alla tipologia di prodotto:

• Fragranze idroalcoliche (escluse quelle per bambini < 3 anni): massimo 2%

• Prodotti da risciacquare (con alcune eccezioni): massimo 0,5%

• Prodotti da non risciacquare (con alcune eccezioni): massimo 0,3%

• Dentifrici: massimo 0,001%

• Collutori: massimo 0,001%

• Prodotti per bambini < 3 anni: massimo 0,1% (nella maggior parte dei casi l’uso non è consentito)

Bifenil-2-olo (o-Phenylphenol)

CAS 90-43-7 – INCI: O-Phenylphenol

Il Regolamento conferma l’uso della sostanza solo entro limiti precisi e specifiche condizioni di sicurezza. È incluso tra i conservanti autorizzati anche il suo sale sodico (Sodium o-Phenylphenate), con i medesimi limiti.

Limiti di concentrazione combinata (espressa come fenolo):

• Prodotti da risciacquare: massimo 0,2%

• Prodotti da non risciacquare: massimo 0,15%

Ulteriori restrizioni:

• Vietato nei prodotti con possibile esposizione inalatoria (spray e aerosol)

• Non consentito nei prodotti per il cavo orale (dentifrici e collutori)

• Raccomandato evitare il contatto con gli occhi

Cosa cambia dal 1° maggio 2026

A partire da tale data:

• I prodotti non conformi non potranno più essere utilizzati né venduti

• Le scorte non adeguate dovranno essere gestite dagli operatori

• La normativa non specifica se i prodotti non conformi debbano essere restituiti al fornitore o smaltiti a cura dell’operatore: questo aspetto resta demandato agli accordi contrattuali tra le parti

CNA Benessere Arezzo invita le imprese dei settori benessere, estetica e acconciatura a:

• Verificare tempestivamente la conformità dei prodotti attualmente in uso

• Richiedere ai fornitori dichiarazioni aggiornate e schede tecniche conformi alla nuova normativa

• Pianificare per tempo l’eventuale sostituzione dei prodotti non conformi

Un’adeguata verifica preventiva consentirà di evitare criticità operative, sanzioni e interruzioni dell’attività professionale.

QUI il testo del Regolamento.

QUI la circolare informativa.

Info: Valentina Laurenzi valentina.laurenzi@cna.arezzo.it / cell. 3357460738