
CNA Benessere & Sanità Arezzo comunica che in data 12 gennaio 2026 è stato adottato il Regolamento (UE) 2026/78, che modifica il Regolamento (CE) n. 1223/2009, normativa quadro sui prodotti cosmetici nell’Unione europea
Il nuovo provvedimento introduce limiti più stringenti e specifiche condizioni d’uso per alcune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), con un impatto diretto sui settori dell’estetica e dell’acconciatura.
Le disposizioni entreranno in vigore dal 1° maggio 2026.
Sostanze interessate
Le modifiche riguardano in particolare tre sostanze:
• Argento (CI 77820)
• 2-idrossibenzoato di esile (Hexyl Salicylate)
• Bifenil-2-olo (o-Phenylphenol)
Argento – Silver
CAS 7440-22-4 – INCI: CI 77820
L’argento, utilizzato come colorante minerale per conferire un effetto specchiato, metallico o brillante (ad esempio in smalti, ombretti e creme), è stato classificato come tossico per la riproduzione quando presente in specifiche forme e dimensioni particellari.
Rimane sostanza autorizzata, ma con limiti precisi:
Consentito fino allo 0,2% esclusivamente in:
• Prodotti per labbra
• Ombretti
Vietato in altri prodotti, tra cui:
• Smalti
• Gel per unghie
• Spray e aerosol
Dal 1° maggio 2026 tali prodotti non potranno più essere immessi o mantenuti sul mercato e non potranno essere detenuti dagli operatori professionali per l’applicazione alla clientela.
2-Idrossibenzoato di esile (Hexyl Salicylate)
CAS 6259-76-3 – INCI: HEXYL SALICYLATE
Sono stati introdotti limiti differenziati in base alla tipologia di prodotto:
• Fragranze idroalcoliche (escluse quelle per bambini < 3 anni): massimo 2%
• Prodotti da risciacquare (con alcune eccezioni): massimo 0,5%
• Prodotti da non risciacquare (con alcune eccezioni): massimo 0,3%
• Dentifrici: massimo 0,001%
• Collutori: massimo 0,001%
• Prodotti per bambini < 3 anni: massimo 0,1% (nella maggior parte dei casi l’uso non è consentito)
Bifenil-2-olo (o-Phenylphenol)
CAS 90-43-7 – INCI: O-Phenylphenol
Il Regolamento conferma l’uso della sostanza solo entro limiti precisi e specifiche condizioni di sicurezza. È incluso tra i conservanti autorizzati anche il suo sale sodico (Sodium o-Phenylphenate), con i medesimi limiti.
Limiti di concentrazione combinata (espressa come fenolo):
• Prodotti da risciacquare: massimo 0,2%
• Prodotti da non risciacquare: massimo 0,15%
Ulteriori restrizioni:
• Vietato nei prodotti con possibile esposizione inalatoria (spray e aerosol)
• Non consentito nei prodotti per il cavo orale (dentifrici e collutori)
• Raccomandato evitare il contatto con gli occhi
Cosa cambia dal 1° maggio 2026
A partire da tale data:
• I prodotti non conformi non potranno più essere utilizzati né venduti
• Le scorte non adeguate dovranno essere gestite dagli operatori
• La normativa non specifica se i prodotti non conformi debbano essere restituiti al fornitore o smaltiti a cura dell’operatore: questo aspetto resta demandato agli accordi contrattuali tra le parti
CNA Benessere Arezzo invita le imprese dei settori benessere, estetica e acconciatura a:
• Verificare tempestivamente la conformità dei prodotti attualmente in uso
• Richiedere ai fornitori dichiarazioni aggiornate e schede tecniche conformi alla nuova normativa
• Pianificare per tempo l’eventuale sostituzione dei prodotti non conformi
Un’adeguata verifica preventiva consentirà di evitare criticità operative, sanzioni e interruzioni dell’attività professionale.
QUI il testo del Regolamento.
QUI la circolare informativa.
Info: Valentina Laurenzi valentina.laurenzi@cna.arezzo.it / cell. 3357460738





