In: IMPRESE, IN PRIMO PIANO

Lungamente attesa anche dalle imprese del settore, come più volte evidenziato anche da CNA Fita Arezzo, dopo che numerose giurisdizioni europee si erano già pronunciate sul cartello dei costruttori di autocarri accertato dalla Commissione europea, l’11 gennaio 2026 il Tribunale di Milano ha deciso la prima causa instaurata in Italia relativa a tale vicenda.

Pur trattandosi di una decisione di primo grado – e quindi ancora soggetta a impugnazione – la sentenza rappresenta un passaggio di particolare rilievo, anche per le imprese di autotrasporto associate a CNA Arezzo: sia per l’accuratezza dell’impianto motivazionale, sia per il confronto con la giurisprudenza europea, sia soprattutto per i criteri adottati nella quantificazione del danno.

Un sovrapprezzo dell’8% (e del 4% per l’effetto di trascinamento): una quantificazione solida

Il Tribunale ha riconosciuto un danno da sovrapprezzo pari all’8% del prezzo di acquisto per 141 autocarri acquistati nel periodo dell’infrazione, e del 4% per 6 veicoli acquistati nel periodo immediatamente successivo, valorizzando il cosiddetto effetto di trascinamento (lingering).

Come sottolineato dallo Studio Scoccini partner anche di CNA Fita Arezzo, nelle proprie analisi sul tema, si tratta di una quantificazione significativa, a cui si aggiungono rivalutazione e interessi.

Particolarmente rilevante è il metodo adottato: il Tribunale, pur facendo ricorso all’equità, non ha proceduto con una liquidazione standardizzata, ma ha motivato la percentuale attraverso un’analisi critica delle prove, in particolare della consulenza tecnica d’ufficio (CTU). La stima del consulente è stata ritenuta troppo prudenziale e corretta verso un valore ritenuto più coerente con il quadro probatorio.

In ambito europeo, tale percentuale risulta superiore rispetto a molte decisioni analoghe, che spesso si attestano intorno al 5%, come evidenziato anche nei contributi informativi diffusi precedentemente.

Una decisione con respiro europeo

I tempi lunghi del procedimento hanno consentito al Tribunale di Milano di confrontarsi con l’evoluzione giurisprudenziale internazionale.

La sentenza richiama numerosi precedenti stranieri, tra cui la Corte Suprema spagnola e la giurisprudenza inglese, inclusa una decisione della Court of Appeal del 2024. Sono inoltre valorizzati orientamenti rilevanti in materia di prova e difese, come quelli del Bundesgerichtshof tedesco e della UK Supreme Court.

Questo approccio comparato, spesso sottolineato anche da CNA Fita Arezzo nelle proprie attività di informazione alle imprese, rafforza la solidità e la credibilità della decisione.

I punti chiave sull’azione risarcitoria tra privati

La sentenza affronta in modo approfondito alcune questioni centrali per le azioni di risarcimento danni:
• Vincolatività della decisione della Commissione europea: il Tribunale conferma che essa prova la violazione, ma non automaticamente il danno o il nesso causale;
• Direttiva Danni Antitrust: esclusa la presunzione automatica di danno per ragioni temporali, ma valorizzato il principio di effettività per facilitare l’accesso al risarcimento;
• Passing-on defence: respinte le difese basate sulla traslazione del sovrapprezzo;
• Benefici fiscali: esclusa la riduzione del danno per deduzioni fiscali.

Un precedente importante per le imprese

In un contesto europeo ancora in evoluzione, la pronuncia del Tribunale di Milano rappresenta un precedente significativo per la tutela delle imprese danneggiate da pratiche anticoncorrenziali.

Come evidenziato anche da CNA Fita Arezzo, sono ancora numerose le cause pendenti in Italia e negli altri Paesi europei, e molte imprese di autotrasporto possono valutare l’opportunità di agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Info: Valentina Laurenzi valentina.laurenzi@cna.arezzo.it / cell. 3357460738