Principali novità in materia di lavoro

Incentivi all’assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato
L’incentivo riguarda anche le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

La misura prevede l’esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (escluso INAIL) per un periodo massimo di 24 mesi.

N.B. L’operatività dell’incentivo è subordinata all’emanazione di un decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Incentivi alla trasformazione dei contratti
Si riconosce dall’1.1.2026 un criterio di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da full a part time, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 40%, in favore della lavoratrice o del lavoratore:
• con almeno 3 figli conviventi;
• fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (o senza limiti di età nel caso di figli disabili).

La misura prevede l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico.

Sono esclusi dall’esonero i premi e contributi dovuti all’INAIL.

L’esonero è previsto:
• per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto;
• nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

N.B. Con un successivo decreto ministeriale saranno adottate le disposizioni attuative dell’esonero contributivo in esame.

Incentivi all’assunzione di lavoratrici madri con almeno 3 figli
Sono rivolti a datori di lavoro privati che assumono donne:
• madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni;
• prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

L’incentivo riguarda le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in somministrazione, o a tempo indeterminato.

Sono agevolabili anche le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.

Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.

La misura prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100%, nel limite max di 8.000 euro annui (sono esclusi dall’esonero i premi e contributi dovuti all’INAIL).

La durata dell’agevolazione è di:
• 12 mesi dalla data dell’assunzione, se effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;
• max 18 mesi dalla data dell’assunzione con contratto a tempo determinato, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato;
• 24 mesi dalla data dell’assunzione, se effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Disposizioni in materia di TFR e adesione alla previdenza complementare

Estensione dei datori di lavoro obbligati al versamento all’INPS degli accantonamenti relativi al TFR

Con effetto dai periodi di retribuzione successivi al 31.12.2025, sono ricompresi nell’ambito dell’obbligo di versamento degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rap­por­to dei propri lavoratori dipendenti ad un apposito Fondo dell’INPS (c.d. “Fondo di Tesoreria”) anche i datori che raggiungono o superano (o abbiano raggiunto o superato) la soglia di 50 dipendenti.

Disciplina del silenzio-assenso per il conferimento del TFR alla previdenza complementare
Viene modificata la disciplina relativa al conferimento tacito del TFR al finanziamento della previdenza complementare (c.d. “silenzio-assenso”).

Il principio del conferimento del TFR in assenza di diverse dichiarazioni di volontà si applica:
• così come già previsto dalla disciplina previgente, ai lavoratori di prima assunzione del settore privato, esclusi i lavoratori domestici;
• ai lavoratori non di prima assunzione, limitatamente ai casi in cui abbiano già in essere, prima dell’instaurazione del nuovo rapporto di lavoro dipendente, un’adesione a una forma pensionistica collettiva, prevista da accordi collettivi, anche territoriali o aziendali.

Sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale
In caso di assunzione di un lavoratore a termine in sostituzione di personale, il contratto può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata non superiore al primo anno di età del bambino.

Tassazione agevolata sui rinnovi contrattuali
E’ introdotta, per il solo anno 2026, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali (regionali e comunali), pari al 5%, sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali.

Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare all’applicazione dell’imposta sostitutiva.

L’imposta sostitutiva si applica sugli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dall’1.1.2024 al 31.12.2026.

L’imposta sostitutiva sugli incrementi dei rinnovi contrattuali trova applicazione per i titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 33.000 euro nel 2025.

Tassazione agevolata sul lavoro notturno, festivo ed a turni
E’ introdotta, per il solo anno 2026, un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali (regionali e comunali), pari al 15%, sul trattamento accessorio dei dipendenti del settore privato.

Il lavoratore ha la facoltà di rinunciare all’applicazione dell’imposta sostitutiva.

L’imposta sostitutiva viene applicata dal sostituto d’imposta del settore privato sulle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti a titolo di:
• maggiorazioni e indennità per lavoro notturno;
• maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL;
• indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL.

L’imposta sostitutiva trova applicazione in favore dei lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno 2025, a 40.000 euro.

I compensi in questione possono essere assoggettati a imposta sostitutiva nel limite annuo di 1.500 euro.

Ai fini del limite annuo di 1.500 euro non concorrono i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati all’imposta sostitutiva.

Buoni pasto elettronici – Incremento esenzione
Viene incrementata da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici.

Resta invece ferma a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei.

Detassazione premi di produttività

L’aliquota sui premi di produttività e/o sulla loro partecipazione agli utili d’impresa erogati ai dipendenti nel 2026 e 2027 è stata ridotta all’1% (rimane l’obbligo di versamento dei contributi), mentre resta azzerata la tassazione (fiscale e contributiva) sulle somme erogate attraverso strumenti di welfare aziendale.

Il limite annuo dell’imponibile ammesso al nuovo regime sale a 5mila euro lordi.

I premi di produttività, stabiliti nell’ambito di un contratto integrativo, possono essere erogati anche attraverso misure di welfare aziendale (per esempio buoni spesa, rimborsi per istruzione, salute, sport, tempo libero, previdenza complementare, asili nido etc).

L’aliquota dell’1% può essere applicata solo ai lavoratori che, nel 2025, abbiano avuto un reddito da lavoro fino a 40mila euro.

Info e contatti:
CNA Area Aretina, Valdichiana, Valtiberina
Ilaria Bianchini ilaria.bianchini@cna.arezzo.it / tel. 0575329522 cell. 3783094351
Veronica Poretti veronica.poretti@cna.arezzo.it / tel.0575329523 cell. 3783094352

CNA Casentino
Letizia Paganelli letizia.paganelli@cna.arezzo.it / tel. 0575536225 cell. 3346877608

CNA Valdarno
Cristiana Romei cristiana.romei@cna.arezzo.it / tel. 0559118626 cell. 3346946911