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Cosa cambia dal 27 settembre

Dal 27 settembre 2026 entra in vigore una nuova normativa (D.Lgs. 30/2026) che rende più severe le regole sull’uso di parole come “green“, “ecologico” o “sostenibile” per promuovere un’attività: riguarda insegne, nomi commerciali, sito web, social, vetrine, etichette e ogni materiale rivolto ai clienti. La nuova disciplina non vieta alle imprese di comunicare il proprio impegno ambientale. Chiede però che ogni messaggio sia circoscritto, comprensibile e sostenuto da prove adeguate. Per le tintolavanderie, dove parole come “ecologico” sono entrate da anni nel linguaggio commerciale, il cambiamento richiede una verifica concreta e tempestiva.

Cosa cambia dal 27 settembre

La norma si concentra sulla definizione di “asserzione ambientale”, una frase, immagine o simbolo che comunica o lascia intendere un impatto sull’ambiente. Tra le pratiche considerate in ogni caso ingannevoli entra l’uso di un’asserzione ambientale generica per la quale l’impresa non sia in grado di dimostrare un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinente al messaggio. Il concetto è definito in modo rigoroso e rinvia, in sintesi, all’Ecolabel UE, a marchi ecologici di tipo I conformi alla norma EN ISO 14024 e ufficialmente riconosciuti, oppure alle migliori prestazioni ambientali previste da altre disposizioni dell’Unione europea.

“Ecologico” non è una parola proibita in assoluto

Espressioni come “green”, “ecologico”, “sostenibile”, “amico della natura” o “rispettoso dell’ambiente” diventano particolarmente rischiose quando sono utilizzate da sole e riferite all’intera attività. Se il messaggio rimane generico, l’impresa deve poter dimostrare l’eccellenza riconosciuta richiesta dalla legge. Se invece si comunica un vantaggio specifico, la dichiarazione deve essere vera, misurabile, riferita con chiarezza al processo effettivamente interessato e supportata da documenti aggiornati.

Insegne e nomi commerciali

La questione riguarda direttamente le attività che espongono denominazioni come “Lavanderia Ecologica”. La legge include espressamente anche i nomi di società e di marca tra le possibili asserzioni ambientali. Quando quella denominazione compare su un’insegna, su Google, sul sito o sui social, svolge anche una funzione commerciale e può indurre il consumatore a ritenere che l’intera attività possieda caratteristiche ambientali superiori. Dal 27 settembre, una denominazione di questo tipo presenta un rischio elevato se resta generica e l’impresa non dispone dell’eccellenza ambientale riconosciuta pertinente al messaggio. Inoltre, se il beneficio riguarda soltanto un detergente, una macchina o un singolo ciclo, non è lecito presentare come sostenibile l’intera attività. Una spiegazione generica collocata altrove, un asterisco poco leggibile o un semplice rinvio tramite QR code non offrono una garanzia sufficiente: quando la specificazione serve a evitare che il messaggio sia generico, la legge richiede che sia fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo di comunicazione.

Altri messaggi da sottoporre a verifica

Sono interessati il sito web, le pagine social, il profilo Google dell’attività, le vetrine, i volantini, i listini, le ricevute, le buste e le custodie per i capi, le etichette, le e-mail promozionali e ogni altro materiale destinato al cliente.

Cosa rischia chi non si adegua

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato può intervenire d’ufficio o a seguito di una segnalazione, chiedere le prove a supporto del claim, vietarne la continuazione e disporre la pubblicazione del provvedimento o di una dichiarazione rettificativa a spese dell’impresa.

L’articolo 27 del Codice del consumo prevede, insieme al divieto della pratica scorretta, una sanzione amministrativa da 5.000 a 10 milioni di euro. La misura concreta viene determinata considerando natura, gravità, durata della violazione e condizioni economiche e patrimoniali dell’impresa. Per una piccola attività non significa quindi che sarà applicato il massimo, ma il minimo edittale di 5.000 euro rende comunque imprudente ignorare l’adeguamento.

L’inottemperanza a un provvedimento dell’Autorità può comportare un’ulteriore sanzione da 10.000 a 10 milioni di euro; nei casi di reiterata inottemperanza può essere disposta anche la sospensione dell’attività fino a trenta giorni. Oltre al profilo amministrativo, un messaggio ambientale ingannevole può alimentare contestazioni dei consumatori e iniziative dei concorrenti sul terreno della pubblicità ingannevole o della concorrenza sleale.

Sette azioni da completare prima del 27 settembre

• Censire tutti i messaggi. Fotografare insegne e vetrine e raccogliere testi, immagini e simboli utilizzati su ogni canale, comprese le pagine delle diverse sedi.

• Individuare le espressioni generiche. Evidenziare parole come green, ecologico, sostenibile, naturale, pulito per l’ambiente, impatto zero e formule equivalenti, anche quando compaiono nel nome commerciale.

• Definire l’ambito esatto. Chiarire se il vantaggio riguarda l’intera impresa, un solo punto vendita, una tecnologia, uno specifico ciclo, un solvente, un detergente o un materiale di confezionamento.

• Verificare le prove. Conservare certificazioni, schede tecniche, fatture, misurazioni, periodo di rilevazione, metodo di calcolo e base del confronto. Le prove devono sostenere esattamente ciò che viene dichiarato.

• Riscrivere i claim. Sostituire gli slogan generici con informazioni circoscritte, comprensibili e verificabili. Se non esiste una prova adeguata, il messaggio va eliminato.

• Allineare tutte le sedi e tutti i canali. Una comunicazione corretta sul sito non compensa un’insegna, una vetrina o un profilo social che continua a presentare l’intera attività come “ecologica”.

• Istituire un fascicolo dei claim. Affidare a una persona la conservazione delle evidenze e prevedere un controllo prima di pubblicare nuove campagne o acquistare nuovi materiali promozionali.

Rafforzare le imprese serie

Per le tintolavanderie questa novità comporta un lavoro immediato, ma offre anche un’opportunità: chi investe davvero in tecnologie efficienti, processi controllati, corretta gestione dei prodotti e formazione del personale deve poter distinguere il proprio impegno da slogan privi di contenuto. La trasparenza tutela i consumatori e, nello stesso tempo, difende le imprese che sostengono costi reali per migliorare.

Il messaggio è semplice: non bisogna rinunciare a raccontare la propria attività, ma occorre raccontarla con precisione.

Entro il 27 settembre ogni impresa dovrebbe riesaminare i propri claim e, nei casi dubbi, confrontarsi con la propria associazione territoriale e con un professionista competente. La sostenibilità non perde valore quando viene misurata: acquista credibilità.

WEBINAR “GREENWASH o GREENWASHING”

Giovedì 29 ottobre alle ore 14, CNA organizza un approfondimento online per comprendere come comunicare il proprio impegno ambientale in modo trasparente, evitando rischi e valorizzando correttamente le proprie attività.

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Info: Barbara Bennati bennati@arezzo.cna.it / tel. 0575329227