Chiarimenti sull’art. 12, co. 3 e 4 DL 19/02/2026, n. 19 (Decreto PNRR 3) per acconciatori ed estetisti
CNA Benessere & Sanità Arezzo comunica che il Decreto Legge 19/02/2026, n. 19, in vigore dal 20/02/2026 e in attesa di conversione, ha introdotto, tra le altre misure, disposizioni in materia di microimprese.
Sul punto, l’art. 12 (co. 3 e 4) ha apportato rilevanti modifiche alla normativa quadro di acconciatori ed estetisti, introducendo una semplificazione volta a garantire la continuità operativa dell’attività, evitando che assenze improvvise del responsabile tecnico possano determinare la sospensione immediata dell’esercizio, con perdite rilevanti in termini di costi diretti e indiretti.
La disposizione, intervenendo sull’art. 3, co. 01, della L. n.1/1990 (estetisti) e sull’art. 3, comma 5-bis della L. n. 174/2005 (acconciatori), prevede l’inserimento dei seguenti periodi:
“L’impresa può indicare, ai sensi del primo periodo, quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un’esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all’attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato allo sportello unico dell’attività produttive (SUAP) e alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.”
Soggetti che possono ricoprire la carica di responsabile tecnico temporaneo
Il D.L. 19/2026 prevede che possano essere indicati quali responsabili tecnici temporanei i seguenti soggetti:
– un dipendente
– un familiare coadiuvante
– un collaboratore
con esperienza nel settore di riferimento di almeno 3 anni.
In assenza di ulteriori chiarimenti in merito alla figura del “collaboratore”, si ritiene che debba essere inteso in senso sostanziale, poiché non si tratta di un soggetto esterno o di un professionista incaricato occasionalmente, ma di una persona già inserita nell’organizzazione dell’impresa e coinvolta nello svolgimento dell’attività, come un dipendente, un socio lavoratore (L. n. 443/85; artt. 2082, 2094 e 230-bis c.c.).
Esperienza professionale del responsabile tecnico temporaneo
Un ulteriore elemento di semplificazione è rappresentato dalla possibilità, prevista dal decreto in commento, di indicare quale responsabile tecnico temporaneo uno tra i soggetti sopra elencati, in possesso della sola qualifica (corso regionale di 2 anni) e con un’esperienza nel settore di riferimento non inferiore a 3 anni, volta a garantire la professionalità e la qualità del servizio anche in assenza del responsabile tecnico. Non è pertanto richiesta la qualificazione/abilitazione solitamente necessaria per ricoprire il ruolo di responsabile tecnico.
Durata dell’incarico del responsabile tecnico temporaneo
La sostituzione del responsabile tecnico in caso di assenza temporanea può avvenire:
– per un periodo non superiore a 30 giorni per qualsivoglia motivo ostativo (es. ferie, permessi, impedimenti temporanei ed improvvisi),
– da 31 fino a 90 giorni qualora ricorrano comprovati motivi di salute debitamente documentati.
Comunicazione a SUAP e CCIAA
In un’ottica di semplificazione delle procedure e di contenimento degli oneri amministrativi, non è previsto alcun ulteriore procedimento autorizzatorio. È richiesta esclusivamente una tempestiva comunicazione al SUAP e CCIAA territorialmente competenti. L’assenza di termini perentori per la comunicazione è in linea con la finalità stessa della norma, che è quella di evitare interruzioni dell’attività per ragioni meramente formali.
Il termine “tempestivamente” deve pertanto essere inteso come un tempo ragionevole, tenuto conto
dell’esigenza dell’impresa di venire a conoscenza dell’impedimento, individuare il soggetto incaricato della sostituzione e predisporre la comunicazione agli enti.
In assenza di specifiche previsioni da parte degli enti di riferimento la comunicazione può essere inviata anche tramite semplice PEC, nell’ottica della semplificazione degli adempimenti.
Riferimenti normativi: Legge 4 gennaio 1990, n. 1, Legge 17 agosto 2005, n. 174, Decreto legge 19 febbraio 2026, n. 19 (GU n. 41 del 19/02/2026).
Info: Valentina Laurenzi valentina.laurenzi@cna.arezzo.it / cell. 3357460738





