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Prorogata al 15 luglio 2024 la locazione veicolo senza conducente

Si informa che le imprese di trasporto italiane iscritte al Registro Elettronico Nazionale – REN che intendano usare un veicolo in locazione senza conducente, sia con targa italiana sia di uno Stato dell’Unione Europea, prima dell’utilizzo hanno l’onere di procedere alla registrazione di tale intenzione nell’applicativo “REN-Noleggi”.

In seguito alla pubblicazione del DL nr. 69 del 13/06/2023, con la circolare MIMS nr. 25335 del 17/11/2023 è stabilito l’obbligo di inserimento della targa nella banca dati gestita dal CED, che è attiva dal 20 novembre (Fase 1) e che sarà via via implementata.

Per la registrazione sull’applicativo REN-Noleggi, le imprese possono rivolgersi:
• direttamente alla Motorizzazione Civile territorialmente competente ove ha sede l’impresa;
• tramite un operatore professionale.

Le imprese che hanno in essere contratti di locazione stipulati prima del 15 gennaio 2024, dovranno procedere alla registrazione nell’applicativo REN-Noleggi entro il 15 luglio 2024, data in cui è stato prorogato tale adempimento.

Nella circolare del Ministero è richiamata la definizione di veicolo ai fini della locazione, per la quale si intendono: autocarro, trattore, rimorchio, semirimorchio, autotreno e autoarticolato.

In fase iniziale, non sarà possibile censire sull’applicativo i rimorchi e i semirimorchi; la relativa funzione sarà successivamente implementata.

L’obbligo di comunicazione dei dati relativi ai veicoli locati riguarda le imprese iscritte al REN con veicoli superiori alle 1.5 T. Sono escluse dall’adempimento le imprese con veicoli fino a 1,5 ton (che possono noleggiare veicoli con m. c. fino a 1,5 T).

I veicoli locati dall’impresa, rispetto a quanto avveniva in precedenza, incidono sul requisito di idoneità finanziaria (autocarri e trattori), al pari di quelli in disponibilità dell’impresa.

L’importo dell’idoneità finanziaria, quindi, dovrà tenere in considerazione anche eventuali veicoli a motore locati dall’impresa; qualora la locazione di veicoli aumenti la composizione del parco veicolare, quindi, l’impresa dovrà provvedere all’adeguamento del requisito aumentandone il valore.

Il contratto di locazione dovrà avere una durata non inferiore a 6 mesi e deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate, qualora il veicolo locato dall’impresa sia il primo e quindi legato all’accesso al mercato e al requisito di stabilimento.

A bordo del veicolo in locazione dovrà essere conservato il contratto di locazione e, nel caso il conducente sia un dipendente, il relativo contratto di lavoro.

A partire dal 16 luglio 2024 le copie certificate conformi della licenza comunitaria da utilizzare sui veicoli locati, saranno rilasciate dalle UMC soltanto se il veicolo è stato registrato sull’applicativo “REN-Noleggi”.

Riportiamo di seguito un estratto della circolare del Ministero che chiarisce le novità introdotte dall’art. 24 del D.L. 69/2023 che ha modificato l’art. 84 del CDS:

i veicoli in locazione senza conducente possono essere utilizzati per trasporti sia nazionali che internazionali, (si tratta di una novità; precedentemente se l’impresa locatrice aveva sede in altro Stato membro, i veicoli potevano essere utilizzati solamente nelle relazioni di traffico internazionali comunitarie);

i veicoli in locazione senza conducente possono essere noleggiati, ai fini di cui al comma 2 dell’articolo 84, da qualsiasi impresa avente sede sul territorio nazionale o di altro Stato membro dell’Unione europea (segnatamente, imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza conducente regolarmente autorizzate), a condizione che essi siano immatricolati o immessi in circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro (art. 84 co. 2) E CHE IL VEICOLO SIA DELLA TIPOLOGIA CHE L’IMPRESA DI TRASPORTO PUO’ IMMATRICOLARE (l’impresa iscritta con il limite delle 3,5 ton non può noleggiare veicoli superiori);

un’impresa di trasporto di merci su strada, avente sede in Italia, può utilizzare un veicolo locato senza conducente di proprietà di un’impresa avente sede in uno Stato membro dell’Unione europea (art. 84 co. 3). Conseguentemente non è necessario che l’impresa locatrice sia autorizzata ad esercitare l’attività di trasporto di merci in conto terzi;

l’utilizzo dei veicoli in locazione senza conducente è consentito alle condizioni di cui all’art. 84 co. 4-ter (i.e. il contratto di locazione riguarda il solo veicolo senza conducente; il veicolo locato è esclusivamente a disposizione dell’impresa che lo noleggia – con ciò escludendo la possibilità che ci siano contemporaneamente più locatari dello stesso veicolo; il veicolo è guidato dal personale dell’impresa che lo utilizza).

Per maggiori e più dettagliate informazioni, rimandiamo alla lettura della circolare MIMS nr. 25335 del 17.11.2023 (ALLEGATO 1_REN – Dettagli funzionalità fase 1 e ALLEGATO 2_Modulo noleggio).

QUI la circolare esplicativa.
QUI la circolare con dettaglio proroga al 15 luglio 2024.

Info: Valentina Laurenzi valentina.laurenzi@cna.arezzo.it / cell. 3357460738