Il bail-in è uno degli strumenti a disposizione delle autorità di risoluzione per gestire il salvataggio di un istituto bancario in dissesto o a rischio dissesto. Consente alle autorità di disporre – in caso ricorrano le condizioni previste per la risoluzione – la riduzione del valore delle azioni e, in un secondo momento, di alcuni titoli di credito o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in crisi.

Quali passività esclude?
Passività che non possono in ogni caso essere svalutate o convertite in capitale. Tra queste vi sono: i depositi protetti (importo fino a 100mila euro), le passività garantite, inclusi i covered bonds, le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria (es. contenuto delle cassette di sicurezza o titoli detenuti in conti appositi, le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con durata residua inferiore a 7 giorni, i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare).

A quali passività è applicabile?
Alle passività diverse da quelle escluse secondo un ordine ben preciso, che prevede:
• la riduzione o l’azzeramento del valore delle azioni e altri strumenti finanziari assimilati al capitale;
• l’intervento su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni o ridotte nel valore, qualora l’azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite e seguendo un ordine gerarchico ben preciso.

Quindi, l’ordine di priorità per il bail-in è il seguente:
1. azionisti;
2. detentori di altri titoli di capitale;
3. altri creditori subordinati;
4. creditori non garantiti: tra questi rientrano sia gli obbligazionisti non garantiti, sia le grandi imprese titolari di depositi per l’importo eccedente i 100.000 euro;
5. PMI e persone fisiche titolari di depositi per l’importo eccedente i 100.000 euro.

Tale ordine di priorità distingue le grandi imprese dalle PMI, prevedendo una maggiore tutela per queste ultime: clausola della depositor preference. In Italia vige la depositor preference estesa: i depositi delle grandi imprese eccedenti i 100.000 euro sono coinvolti dopo gli altri crediti non garantiti, ma comunque prima dei depositi non garantiti di PMI e persone fisiche.

Contatti
Per maggiori informazioni puoi contattare l’Area Credito e Dipartimento Economico 0575 329220-226-213 marcella.poggini@cna.arezzo.it