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Congedi Covid-19, smart working e bonus baby-sitting

A seguito delle nuove misure restrittive previste dal Governo per contrastare la diffusione del virus da Covid-19, con Decreto Legge del 13 marzo 2021, sono stati introdotti interventi di sostegno per i lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.
Congedi Covid-19, bonus baby-sitting e diritto allo smart working sono ripristinati con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021 e sono applicabili ai genitori, lavoratori dipendenti, autonomi (artigiani, commercianti, CD/CM), iscritti alla gestione separata o ad una delle Casse Professionali, per figli fino a 16 anni, per i periodi corrispondenti in tutto o in parte:

• alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio
• alla durata dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio
• alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL), territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto

1. Lavoro in modalità agile
Il genitore di figlio convivente minore di 16 anni, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può svolgere la prestazione di lavoro in smart working per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata degli eventi sopra citati.

2. Congedo parentale straordinario
Qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, il genitore di figlio convivente minore di 14 anni, lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata dei suddetti eventi. Per tale congedo sarà corrisposta da parte dell’INPS un’indennità pari al 50% della retribuzione.
Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità grave (ex art.4, L.104/92), iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.
In caso di figli di età compresa fra i 14 e i 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, qualora la prestazione lavorativa non possa essere resa in smart working, ha diritto ad un congedo non retribuito/indennizzato, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Conversione del congedo parentale ordinario in congedo straordinario
Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti a decorrere dal 1° gennaio 2021 fino al 13 marzo 2021, durante i suddetti periodi di sospensione/infezione/quarantena, su richiesta del lavoratore possono essere trasformati nel congedo straordinario Covid-19, indennizzato al 50%.

4. Bonus baby-sitter
Per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS, i lavoratori autonomi nonché i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie più esposte al rischio di contagio, con figli conviventi minori di 14 anni, viene ripristinato il diritto alla corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo di €100 a settimana, da utilizzare per prestazioni nelle suddette situazioni. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia e può essere riconosciuto anche direttamente al richiedente in caso di iscrizione del figlio ai centri estivi e simili.

Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo indennizzato o meno, oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione per congedo o del bonus baby-sitting, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano usufruendo di alcuna delle misure sopra descritte.

Non sono al momento disponibili le indicazioni INPS inerenti l’invio delle istanze in oggetto. Resta in ogni caso ferma la necessità che i lavoratori interessati alla fruizione delle stesse ne facciano preventiva richiesta al proprio datore di lavoro.
Seguiranno ulteriori e dettagliate indicazioni una volta pubblicata la circolare INPS.

Info:
CNA Area Aretina tel. 05753291
CNA Casentino tel. 0575536225
CNA Valdarno tel. 055911861
CNA Valdichiana tel. 0575648584
CNA Valtiberina tel. 0575742732