In: IMPRESE

 

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L’Ente Bilaterale dell’Artigianato fornisce prestazioni a favore delle imprese (e loro dipendenti) che applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro dell’artigianato ad esclusione dell’edilizia.

Livello Nazionale – Prestazioni di sostegno al reddito in caso di mancanza/riduzione di lavoro:

1) assegno ordinario: da attivare in caso di sospensione a zero dei dipendenti per un massimo di 13 settimane

2) assegno di solidarietà: da attivare in caso di riduzione dell’orario di lavoro per un massimo di 26 settimane

Livello Regionale – Prestazioni a favore di imprese e dipendenti:

1) Contributo per acquisto di testi scolastici: per i dipendenti di aziende artigiane regolarmente iscritte all’EBRET. Il contributo riguarda i testi scolastici di scuola media inferiore o superiore e arriva fino ad un massimo di 150 euro. Ogni dipendente può presentare domanda per un solo componente del proprio nucleo familiare.

2) Innovazione aziendale: contributo del 10% dei costi sostenuti per innovazione aziendale fino ad un massimo di 2.600 euro.

3) Ripristino del ciclo produttivo a seguito di calamità naturali: contributo per interventi per ripristino del ciclo produttivo interrotto a seguito di calamità naturali nella misura del 30% dei costi sostenuti e per un importo massimo pari a 5.200 euro.

4) Contributo per astensione per maternità: l’intervento è a favore delle imprese iscritte le cui titolari, o loro assimilate, accedano alle prestazioni di cui all’art. 66 del D.Lgs. 151/01 (indennità di maternità per lavoratrici autonome). Il contributo EBRET è pari ad Euro 1.500,00.

 

Diritto alle prestazioni

Possono richiedere le prestazioni le aziende che, al momento della presentazione della domanda, abbiano regolarmente versato la contribuzione EBNA tramite F24 almeno per le ultime 24 mensilità dovute o che – nel caso di aziende che abbiano iniziato l’attività con dipendenti da meno di 24 mesi – abbiano versato tutti i mesi nei quali sussisteva per esse l’obbligo di adesione all’EBRET. Nel caso di mesi non coperti da contribuzione, l’impresa deve provvedere a sanare le quote mensili non versate. Tale sanatoria, ai fini del diritto alla prestazione, è ammissibile solamente se le mensilità EBNA già versate dall’azienda nei 24 mesi antecedenti alla domanda di intervento sono almeno 6.