In: CITTADINI

Pubblicate dall’Inps le istruzioni per l’accesso ai benefici introdotti lo scorso anno al testo unico sulla maternità/paternità, in base alle quali è stata introdotta un’indennità di paternità in favore dei lavoratori autonomi e maggiori periodi di tutele in caso di adozione e affidamento.
Il padre lavoratore autonomo (artigiano, commerciante, coltivatore diretto, colono, mezzadro, imprenditore agricolo, pescatore autonomo della piccola pesca marittima e delle acque interne), può fruire dell’indennità di paternità in caso di morte o grave infermità della madre, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre.
L’indennità di paternità è riconoscibile dalla data in cui si verifica l’evento fino alla fine del periodo post partum che sarebbe spettato alla madre lavoratrice (se lavoratrice dipendente: congedo per i 3 mesi dopo il parto più eventuali periodi ante partum non goduti; se lavoratrice autonoma: indennità per i 3 mesi dopo il parto).
Per i lavoratori autonomi, siano madri o padri, non è previsto l’obbligo di astensione dal lavoro nei periodi indennizzati.
L’indennità di paternità (pari all’80% dell’importo giornaliero individuato a seconda dell’attività svolta e comunicato ogni anno dall’istituto con una propria circolare) è riconosciuta purché il padre, lavoratore autonomo, sia iscritto ad una delle gestioni Inps per i lavoratori autonomi e sia in regola con il versamento dei contributi per il periodo indennizzabile a titolo di paternità.
Le modifiche hanno riguardato anche l’indennità spettante alle lavoratrici autonome, madri adottive o affidatarie, che è stata equiparata a quella spettante alla lavoratrici dipendenti: astensione di 5 mesi a prescindere dall’età del minore all’atto dell’adozione o affidamento; in caso di adozione o affidamento preadottivo nazionale, l’indennità spetta per i primi 5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice; in caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, l’indennità può essere richiesta anche prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva; nel caso di affidamento non preadottivo di minore, l’indennità può essere fruita per periodi compresi nei cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di 3 mesi.

Per maggiori informazioni rivolgiti al patronato Epasa – Itaco presso le sedi Cna

(Fonte: www.cnaumbria.it)