Dal 2017 cambiano le regole per la determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata: gli imprenditori passano dal criterio di competenza al criterio di cassa.

Gli imprenditori in regime di contabilità semplificata si trovano di fronte a una scelta di convenienza e cioè se entrare nel regime per cassa o se rimanere nel criterio di competenza optando però per il regime della contabilità ordinaria.

In ogni caso, in linea di massima, il criterio di cassa è di per sé favorevole in quanto consente di determinare il reddito sulla base dei ricavi incassati, meno le spese sostenute; quindi il reddito è di fatto conseguito e le imposte vengono pagate su un reddito realizzato.

In alternativa le imprese possono optare, con un vincolo almeno triennale, per la determinazione del reddito sulla base delle registrazioni effettuate ai fini dell’Iva (cosiddetto “criterio delle registrazioni”).

Un effetto da valutare attentamente riguarda il primo anno di applicazione del regime per cassa; infatti il nuovo regime di contabilità semplificata prevede la deduzione integrale delle rimanenze finali dell’esercizio precedente nel primo anno in cui si applica tale criterio o quello delle registrazioni. Il “passaggio” dal criterio di competenza a quello di cassa prevede perciò la rilevanza, come costo, dell’importo delle rimanenze finali che, nella maggioranza delle imprese commerciali, determinerà una chiusura in perdita che non potrà essere riportata negli anni successivi. Sarebbe opportuna una modifica normativa per consentire alle imprese che determinano il reddito in base al principio di cassa di utilizzare le perdite non compensate nei cinque esercizi successivi. Diversamente il nuovo regime risulterà, per queste imprese, fortemente penalizzante.