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Dal 24 gennaio 2019 in vigore il D.P.R. 146/2018

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del “nuovo” Decreto F-Gas (DPR n.146 del 16 novembre 2018), si è conclusa la prima parte della revisione dell’intera legislazione che regolamenta l’utilizzo dei gas fluorurati e l’installazione e la manutenzione degli impianti che li contengono.

All’appello mancano ora i nuovi Regolamenti Tecnici sulla certificazione di persone ed imprese che ACCREDIA dovrebbe varare a breve e, soprattutto, il Decreto sulle sanzioni, che andrà a sostituire il D.M. 16 febbraio 2013, che dovrà prevedere le sanzioni da comminare a chi installa impianti contenenti f-gas senza avere la necessaria certificazione e a chi li vende a coloro che non sono autorizzati ad installarli.

Si segnala che i certificati e gli attestati emessi ai sensi del regolamento 842/2006 restano validi conformemente alle condizioni alle quali sono stati originariamente rilasciati.

I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese (ai sensi del regolamento 303/2008) per svolgere le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti F-Gas, restano validi sino alla scadenza originariamente disposta e si intendono conformi al regolamento 2015/2067, esclusivamente per tali apparecchiature fisse; lo stesso vale per i certificati rilasciati alle persone fisiche (ai sensi del regolamento 305/2008) per le attività di recupero di F-Gas dai commutatori elettrici.

Il recupero è necessario per evitare la dispersione nell’ambiente: gli F-Gas persistono in atmosfera per secoli, contribuendo all’incremento del riscaldamento globale.

Info: Fabrizio Barberini cell. 335 1385726 – fabrizio.barberini@cna.arezzo.it.