I NOSTRI SERVIZI COMPRENDONO

  • CONSULENZA in ambito fiscale-tributario, contabile, societario e contrattuale

    FISCALE / TRIBUTARIO / CONTABILE

    • Assistenza in materia di accertamento, durante la fase di verifica, accesso, ispezione
    • Assistenza in procedure deflative del Contenzioso (predisposizione di memorie, inviti al contraddittorio, autotutela, accertamento con adesione, omessa impugnazione, definizione agevolata)
    • Assistenza in materia di riscossione (istanze di rimborso, sgravio, sospensione e rateizzazione, fermo amministrativo e altre misure cautelari a favore del concessionario, ecc.)
    • Assistenza in materia di dichiarazioni fiscali (dichiarazione di successione e volture catastali)
    • Assistenza nel corretto adempimento della tenuta delle scritture contabili, nella formazione del bilancio di esercizio e dei documenti di cui si compone, nella tenuta dei libri sociali
    • Gestione e consulenza sugli studi di settore

    SOCIETARIO / CONTRATTUALE

    • Consulenza e assistenza in materia di costituzione societaria (scelta della tipologia più rispondente alle esigenze dei soci, predisposizione dello Statuto secondo modelli standard realizzati internamente e personalizzabili)
    • Consulenza ed assistenza in materia di operazioni straordinarie e sul capitale, nonché di vicende relative all’assetto societario (trasformazioni, fusioni, scissioni e liquidazioni societarie, cessioni, conferimenti, donazioni, assegnazioni ed affitti di azienda, aumenti / riduzioni del capitale sociale, cessioni e donazioni di quote sociali, recesso ed esclusione del socio, ecc.)
    • Consulenza ed assistenza in materia di altri contratti di impresa e non (contratti di collaborazione, agenzia, procacciamento di affari, locazione, comodato, brevetto, ecc.)
  • CONSULENZA in materia gestionale / aziendale

    • Consulenza in materia di Business Plan per mezzo di foglio di calcolo elaborato in Excel, che stima analiticamente, dietro input di appositi dati, conto economico e situazione patrimoniale prospettici per un triennio
    • Consulenza in materia di Analisi di Bilancio mediante strumento applicativo (Business Doctor, CNA Analisi Di Bilancio) che fornisce dati e indici da interpretare al fine di avere una esatta fotografia aziendale da un punto di vista patrimoniale, economico e finanziario
    • Consulenza in materia di Controllo di Gestione, mediante strumento elaborato in proprio su Excel, che permette di valutare l’andamento economico dell’azienda riclassificando il contenuto per costo del venduto e margine operativo, individuando margine di contribuzione, punto di pareggio e altri indicatori economici, consentendo infine una riclassificazione ulteriore per settore di produzione o linea di prodotto. È possibile formulare budget e proiezioni economiche di periodo
    • Consulenza per l’utilizzo di software gestionali

A CHI RIVOLGERSI

AREA ARETINA

Alberto Samele
alberto.samele@cna.arezzo.it
Tel. 0575 329534 / Cell. 337 1301049

CASENTINO

Alessia Luppi
alessia.luppi@cna.arezzo.it
Tel. 0575 536225 / Cell. 339 7241558

VALDARNO

Gabriella Degl’Innocenti
gabriella.deglinnoc@cna.arezzo.it
Tel. 055 911861 / Cell. 366 9040768

VALDICHIANA

Simona Valeriani
simona.valeriani@cna.arezzo.it
Tel. 0575 648584 / Cell. 366 9068684

VALTIBERINA

Alberto Samele
alberto.samele@cna.arezzo.it
Tel. 0575 329534 / Cell. 337 1301049

FAQS

Alcune risposte alle domande più comuni
Qual è il limite dei ricavi per la adozione della contabilità semplificata?

Il regime contabile semplificato per le imprese minori rappresenta il regime “naturale” previsto per le imprese individuali e le società di persone che nell’intero anno precedente a quello in corso, abbiano conseguito ricavi non superiori a:
€ 400.000 se esercenti attività di prestazioni di servizi
€ 700.000 se esercenti attività diverse
Rif. Art. 18, co. 1, DPR 29.09.1973, n. 600

Quali sono le conseguenze per una S.r.l., qualora subisca perdite per oltre un terzo del capitale, e per effetto di esse questo si riduca al di sotto del capitale minimo legale?

Il caso esposto è regolato dall’art. 2482-ter, c.c., secondo il quale, al verificarsi di tale circostanza, gli amministratori debbono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.
In mancanza di adozione di quanto così disposto, si renderà operante la causa di scioglimento della società, sancita dal co. 1, n. 4) dell’art. 2484 C.C..
Rif. Artt. 2482-ter e 2484, Codice Civile.

In cosa consiste il c.d. Reverse Charge?

Il c.d. meccanismo del Reverse Charge (o, più propriamente, dell’inversione contabile) rappresenta una particolare modalità di assolvimento dell’imposta IVA: nelle ipotesi normativamente previste per tale applicazione, infatti, è il destinatario della cessione o della prestazione, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato, ad essere obbligato all’assolvimento dell’imposta, in luogo del cedente / prestatore.
Nella sostanza, tale meccanismo si traduce nella emissione da parte del cedente / prestatore di una fattura senza applicazione dell’imposta (e con la descrizione del titolo di non applicazione), e nel conseguente obbligo in capo al destinatario di integrare la fattura ricevuta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, ed annotarla sia nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi (entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese) che, ai fini della detrazione, in quello degli acquisti.
I casi maggiormente frequenti sono, tra gli altri: subappalto nella edilizia, servizi di pulizia di edifici, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici, talune cessioni di fabbricati con esercizio della opzione per la imponibilità.
Rif. Art. 17, DPR 26.10.1972, n. 633.

Qual è l’attuale limite e la percentuale di deducibilità, ai fini del reddito di impresa, del costo sostenuto per l’acquisto di un’autovettura?

Per l’acquisto di un’autovettura (diversa da quella destinata ad essere utilizzata esclusivamente come bene strumentale nell’attività propria dell’impresa, come avviene ad esempio per le imprese di autonoleggio), la quota di ammortamento, ovvero il canone leasing o di noleggio, deducibile soggiace ad un doppio limite:
– La percentuale di deducibilità ammessa, (oggi 20%, elevato all’80% solo per i soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio)
– L’ammontare massimo di costi su cui applicare detta percentuale (€ 18.075,99 per acquisto / leasing, € 3.615,20 per noleggio)
Rif. Art. 164, DPR 22.12.1986, n. 917.

In cosa consiste il Rendiconto Finanziario?

Il Rendiconto Finanziario è un documento di sintesi e raccordo tra gli aspetti economici e quelli finanziari della gestione aziendale; la sua redazione è resa obbligatoria con i bilanci dell’esercizio 2016, pur con l’esonero per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.
Esso consiste in un prospetto contabile che presenta, evidenziandone le cause, le variazioni, positive o negative, intervenute in un esercizio nei valori relativi alle risorse finanziarie della società (modalità di reperimento delle disponibilità liquide e relativi utilizzi).
Tale documento fornisce informazioni utili per valutare la situazione finanziaria della società o del gruppo nell’esercizio di riferimento (compresa la liquidità e la solvibilità) e la sua evoluzione negli esercizi futuri.
La forma con la quale viene presentato è di tipo scalare, distinguendo tre distinte macro categorie di flussi finanziari: da gestione reddituale, da attività di investimento, da attività di finanziamento.
Rif. DLGS 18.08.2015, n. 139, Artt. 2423, 2425-ter, 2435-bis Codice Civile, Principio Contabile OIC 10.

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