Obbligo di comunicazioni entro il 29 febbraio

Entro il 29 febbraio 2024 i gestori di impianti minori dovranno effettuare alcune comunicazioni all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Per distributore minore si intende un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegato a serbatoi di capacità globale superiore a 5 metri cubi e non superiore a 10 metri cubi. Presenza di pistole erogatrici con attrezzature ausiliarie (pompe, motori elettrici ecc..)

Gli esercenti di impianti minori sono tenuti a trasmettere tramite la propria PEC all’Ufficio dell’Agenzia Dogane e Monopoli territorialmente competente, un prospetto riepilogativo dei dati relativi alle movimentazioni di ogni prodotto effettuate nell’intero anno solare precedente, desunti dal registro di carico e scarico.

In particolare, nel prospetto riepilogativo il titolare dell’impresa deve riportare il codice identificativo dell’impianto e per ciascun prodotto energetico:
• la giacenza contabile al 1° gennaio;
• il totale del carico (somma di tutti gli e-DAS o DAS cartacei o altri documenti utilizzati a scorta del prodotto ricevuti nell’anno) e le eventuali eccedenze riscontrate in sede di verifica;
• il totale dello scarico e le deficienze attribuite a cali naturali o dispersioni rilevate autonomamente dall’esercente (riferite all’intero quantitativo mancante) nonché quelle eventuali riscontrate in sede di verifica;
• la giacenza contabile al 31 dicembre.

L’esercente dell’impianto dovrà conservare per minimo cinque anni:
• il registro di carico e scarico;
• le copie stampate degli e-DAS o i DAS cartacei o altri documenti a scorta del prodotto pervenuto presso l’impianto;
• le relative fatture di acquisto;
• i prospetti riepilogativi annuali con le unite PEC di trasmissione;
• le scritturazioni di scarico sono da effettuarsi ogni sette giorni;
• ogni anno entro il mese di febbraio dovrà essere trasmesso un prospetto via PEC all’Agenzia delle Dogane che riepiloga le movimentazioni dell’anno precedente.

In caso di inadempimento alle novità riportate sopra, le sanzioni previste sono le seguenti:
• sanzione amministrativa da 1.032 a 5.164 € per l’omessa denuncia del distributore;
• sanzione amministrativa da 258 a 1.549 € per l’omessa tenuta del registro di carico e scarico.

QUI la circolare esplicativa.
QUI il modello di registro carico e scarico.
QUI il modello di comunicazione attività depositi e distributori minori.

Info: Valentina Laurenzi valentina.laurenzi@cna.arezzo.it / cell. 3357460738