Tutte le regole e novità dello smart working

Il regime che ha consentito di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, a seguito dell’emergenza pandemica, è cessato il 31 agosto 2022.

Dal 1° settembre 2022 il ricorso al lavoro agile dovrà pertanto avvenire nel rispetto delle regole ordinarie stabilite dalla Legge. n. 81/2017, in coordinamento con quanto previsto nel Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile del 7.12.2021.

Ciò significa in particolare che:

1. Occorrerà procedere obbligatoriamente alla sottoscrizione di un accordo individuale tra le parti, anche in presenza di una contrattazione collettiva che disciplina il lavoro agile.
Nell’accordo individuale devono essere definiti, per tematiche, gli elementi previsti dalla legge; la disciplina individuale deve essere coerente con i principi di legge, dell’eventuale contrattazione collettiva di lavoro e del protocollo, avendo cura che siano previste:
• la durata dell’accordo, che può essere a termine o a tempo indeterminato
• l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali
• i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali
• gli aspetti relativi all’esecuzione della prestazione lavorativa svolta al di fuori dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e alle condotte che possono dar luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari nel rispetto della disciplina prevista nei contratti collettivi
• gli strumenti di lavoro
• i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione
• le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n.300 (Statuto Lavoratori) sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali
• l’attività formativa eventualmente necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile
• le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali

2. Per i lavoratori che accederanno al lavoro agile a decorrere dal 1° settembre 2022, occorrerà procedere alla sottoscrizione dell’accordo individuale ed alla registrazione dei dati richiesti sul portale dei servizi ministeriale attraverso una nuova procedura semplificata, senza tuttavia allegare il contratto stesso. A questi lavoratori dovrà inoltre essere consegna tempestivamente un’informativa scritta inerente i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (art.22, L. n.81/2017). A tale fine non sarà infatti più possibile utilizzare la sola comunicazione standard predisposta dall’INAIL.

 

Info:
CNA Area Aretina tel. 05753291
CNA Casentino tel. 0575536225
CNA Valdarno tel. 055911861
CNA Valdichiana tel. 0575648584
CNA Valtiberina tel. 0575742732