Dal 1° luglio i datori di lavoro o committenti, diversi dalle pubbliche amministrazioni, non possono corrispondere le retribuzioni per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore: le uniche modalità di pagamento consentite saranno il bonifico bancario o postale, il pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente, l’emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o gli strumenti di pagamento elettronico. o scopo della norma è quello di tracciare i pagamenti di stipendi ed anticipazioni, al fine di verificare che la retribuzione corrisposta non sia inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva.

• La norma introduce due elementi innovativi: sul piano sanzionatorio, nel caso di utilizzo di mezzi diversi da quali espressamente previsti per il pagamento, è prevista una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro; sul piano probatorio con l’entrata in vigore della norma, la firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

• Sono comprese nel nuovo obbligo tutte le tipologie dei contratti di lavoro subordinato, collaborazioni coordinate e continuative, rapporti di lavoro di qualsiasi natura con soci lavoratori di cooperativa.